La configurazione odierna dell’affido familiare è la conseguenza di una lunga ma lenta evoluzione che trova dei paletti di riferimento all'interno di un'ampia serie di testi legislativi che ne costituiscono il quadro di riferimento sia teorico sia operativo.
Tra i principali documenti troviamo la Costituzione Italiana che afferma il diritto non negoziabile del minore ad essere educato all'interno della famiglia e consegna allo Stato il compito di intervenire a sostegno delle famiglie in difficoltà (articoli 30 e 31).
Altro riferimento è la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia approvata nel 1989 e riconosciuta dall’Italia con la legge n. 176 del 1991 che stabilisce la famiglia come nucleo fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei bambini e dei ragazzi, riconoscendo altresì che il bambino, per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in una atmosfera di felicità, di amore e comprensione.
In particolare l’istituto dell’affidamento è regolato della legge n. 184 del 1983 (modificata dalla legge n. 149 del 2001) “Diritto del minore ad una famiglia” e dal Libro Primo del Codice Civile, che individuano i presupposti per l’attuazione del diritto di ogni bambino di crescere in una famiglia, prioritariamente la propria, e assegnano allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali il compito di sostenere i nuclei familiari in difficoltà, al fine di prevenire l’abbandono. Allorché la famiglia d’origine, nonostante gli aiuti di cui sopra, non riesca a garantire il concreto diritto del minore ad essere cresciuto ed educato in maniera adeguata, sorge la necessità di offrire un valido aiuto al minore attraverso l’istituto dell’affidamento familiare il quale, da un lato, si pone come un diretto supporto al minore, attraverso il suo temporaneo affidamento ad altra famiglia o a anche ad una singola persona e dall’altro, rappresenta un aiuto indiretto alla famiglia d’origine allo scopo di superare il suo temporaneo stato di difficoltà. La famiglia naturale è al centro, con l'obiettivo di preservare il legame del bambino, rispettando la sua storia, i suoi legami familiari (non solo di sangue), l'ambiente socio-affettivo e tutto ciò che contribuisce alla naturale costituzione della sua identità.
La legge n.328 del 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” disciplina, tra l’altro, i livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e la stessa legge comprende gli “interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo famigliare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo famigliare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.
In ambito regionale, si ricordano la D.G.R. n. 869 del 2003 “Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari territoriali relativi all' affi-damento familiare” e la D.G.R. n. 865 del 2012 "Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia".
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2015, la Legge 19 ottobre 2015, n. 173, diretta a modificare la L. 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni. Tale legge riconosce un importante principio, ovvero il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare. E’ composta da quattro articoli, incentrati sul diritto dei minori in affido familiare alla continuità affettiva
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